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L’INPS ha dichiarato che il bonus spetta a tutti i genitori separati, divorziati e/o non conviventi che faranno richiesta entro e non oltre il 2 aprile dell’anno corrente.

Il contributo spetta ai genitori separati o divorziati in stato di bisogno che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento dall’altro genitore, ex coniuge o ex convivente, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus, prosegue l’INPS, spetta se l’inadempimento dell’altro genitore è dovuto a cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa verificatasi dall’8 marzo 2020 protrattasi per una durata minima di 90 giorni oppure a riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019. 

La misura è finanziata dal fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022 Il genitore beneficiario, inoltre, deve essere tenuto a provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, e deve trovarsi in stato di bisogno vale a dire deve aver percepito nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento un reddito inferiore o uguale a  € 8.174,00.

Deputato ad erogare il contributo è l’INPS in base ad apposita convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2023, ma le verifiche di spettanza del diritto all’erogazione del Bonus sono in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le effettuerà secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022.

La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, va effettuata utilizzando il servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale 

Riduzione del cuneo contributivo

Confermato nella Legge di Bilancio 2024 l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2022 e modificata nel 2023 dal Decreto Lavoro, è stata riconosciuta in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente pubblico e privato (esclusi i rapporti di lavoro domestico).

L’esonero contributivo, del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e del 6% per quelli fino a 35.000, euro si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ad esclusione dei lavoratori domestici.

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Sostenere l’occupazione femminile attraverso un incentivo per le aziende: è l’obiettivo della “Decontribuzione per le lavoratrici madri di tre o più figli”. La misura ha una durata triennale, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026.

L’esonero da contribuzione è totale, entro il limite di 3mila euro annui e spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

È stata introdotta poi una misura sperimentale, solo per il 2024, dedicata alle madri con due figli; spetta fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo e nel 2024 riguarda circa 570 mila donne nel 2024, per un importo pari a 500 milioni di euro.

Nuove misure fiscali per il welfare aziendale

Sempre in tema di lavoro e di supporto all’impiego, la Legge di Bilancio introduce anche due nuove misure fiscali per il welfare aziendale. Solo per il 2024 sono previsti l’innalzamento della soglia dell’esenzione dei Fringe Benefits e la riduzione dell’aliquota generata dai premi di produttività.

La soglia di esenzione fiscale dei Fringe Benefits, beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dal datore di lavoro, viene alzata per tutti i lavoratori dipendenti a 1000 euro, anziché 258,23. Il tetto massimo è fissato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tra i beni e i servizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito, rientrano anche le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale e delle utenze per l’affitto della prima casa.

Viene confermata poi la riduzione dal 10% al 5% della tassazione agevolata per i premi di risultato erogati nel 2024. L’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato (con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro) è ridotta entro il limite di 3mila euro lordi.